Relazione obbligatoria d'incidente

Nel malaugurato caso in cui si verifichi, nell'ambito dell’impresa presso cui opera, un incidente, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, il consulente deve redigere una relazione, come prevista dall'ADR e da D.lgs. 35/2010. Tutti i dati relativi all' incidente, dovranno quindi essere forniti la consulente immediatamente.

Un "incidente" è da considerare tale ai sensi di legge, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1.
Danni a persone o cose
La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
Ciò premesso, si ha un '"incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:
a) decesso di una o più persone;
b) ferite o danni ad una o più persone con necessità di trattamento medico intensivo, o di ospedalizzazione per almeno un giorno, o che abbiano come conseguenza l’inabilità al lavoro per almeno tre giorni consecutivi
c) danni a cose o all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquantamila (€ 50.000, -).

Criterio 2.
Perdite di materie pericolose o rischio imminente di perdite di materie pericolose:
Si distinguono i seguenti casi:
1. materiali appartenenti alla categoria di trasporto 1: perdite di 50 kg/l o piú.
2. materiali appartenenti alla categoria di trasporto 2: perdite di 333 kg/l o piú.
3. materiali appartenenti alla categoria di trasporto 3: perdite di 1000 kg/l o piú.

Criterio 3.
Motivi precauzionali di ordine pubblico
Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc. per almeno tre ore.

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