






 |
 |
I compiti del consulente
I compiti principali del consulente, sono principalmente:
- consigliare l’ azienda in merito all' assolvimento degli obblighi che le competono in qualità di mittente, trasportatore, caricatore ecc.
- redigere la relazione annuale sul suo operato in materia di merci pericolose (trasporto stradale/ferroviario)
- redigere la relazione d’ incidente, nel caso se ne dovesse verificare uno (trasporto stradale/ferroviario)
é chiaro come i primi due vadano in concomitanza per tentare di evitare che si verifichi il terzo.
La relazione annuale
Per poter svolgere questi compiti con efficacia il consulente deve, in primo luogo, fare un’ analisi delle materie trasportate, e compilarne una banca dati, che deve essere tenuta sempre aggiornata. Ciò sarà naturalmente solo possibile nel caso si tratti di aziende che producono o commerciano un ben definito catalogo di oggetti o materie, e sarà quasi , o del tutto impossibile per le aziende di trasporto, a cui possono venir affidate le sostanze più disparate.
La banca dati dovrà necessariamente contenere:
- il numero di catalogo interno del prodotto
- il nome commerciale
- il numero UN che identifica il prodotto per l’ ADR
- la denominazione tecnica completa, che, secondo l’ ADR, deve comparire sul documento di trasporto. (se i prodotti sono destinati all’ estero questa denominazione deve essere anche in Inglese, Francese o Tedesco)
- la classe, ed il Gruppo d' Imballaggio
- I tipi di confezionamento con la descrizione esatta degli imballi secondo l‘ ADR/IMDG Code/IATA DGR
- la massa o la capienza
- la codifica degli imballi usati per ogni singolo prodotto
- l’ etichettatura che il collo deve portare.
Una volta completata la banca dati dei prodotti, il consulente dovrà prendere in esame:
- i veicoli e le attrezzature di trasporto, carico o scarico e valutarne l’ idoneità e la conformità con le vigenti disposizioni, sia che questi siano di proprietà dell’ azienda stessa che di terzi, fornitori di servizi.
- le procedure di prenotazione di automezzi, di trasmissione dei dati di trasporto ai subfornitori e dei controlli dell’ idoneità dei mezzi forniti, da eseguire prima del carico
- le procedure di carico e scarico assicurandosi che siano adatte ad evitare durante la movimentazione ed il trasporto, lo spostamento, o la caduta di colli che potrebbero causarne la rottura.
- la documentazione ai sensi dell’ ADR, accertandosi che non contenga errori od omissioni.
- il grado di conoscenza da parte del personale, conducente e non, delle disposizioni vigenti e delle misure di sicurezza da adottare in caso di anomalie od incidenti.
Se l’ azienda si serve di subfornitori, quali spedizionieri, società di stoccaggio e logistica o cooperative di facchinaggio, il consulente dovrà farsi trasmettere dai consulenti di queste società i loro manuali sulla sicurezza e valutare la loro conformità ed adeguatezza. Terminato l’ esame approfondito il passo successivo sarà di redigere un documento, da consegnare al capo dell’ azienda, in cui tenendo conto dello status quo, si stabiliscano le procedure da adottare sia da parte dell’ azienda, cha da parte dei suoi fornitori, per garantire la sicurezza dei trasporti ed il rispetto delle norme. Questo documento dovrà venir aggiornato annualmente, o ad ogni modifica della situazione aziendale e dovrà contenere anche una relazione sulle quantità trasportate, suddivise per destinazione, o provenienza e per classe di pericolo.
Il consulente é inoltre responsabile della formazione del personale addetto, non conducente, e dovrà quindi occuparsi dell’ organizzazione e dello svolgimento di corsi appropriati (vedere il capitolo riguardante il cap.1.3 ADR).
La relazione d’ incidente
Vogliamo rivedere quando un incidente sia considerato tale anche ai sensi della normativa sui trasporti di merci pericolose, la circolare Nr. A26 del 14 nov. 2000 stabilisce che
- la merce trasportata deve avere un ruolo determinante nel provocare o aggravare i danni subiti da persone o cose o dall’ ambiente. ( ad es. il ferimento di un operaio a causa di un fusto che gli cade addosso e che contiene una sostanza pericolosa, che però non viene spanta, non é da considerarsi “incidente” ai sensi di questa normativa)
- in caso di perdite o spandimenti la quantità di sostanza liberata deve avere un certo rilievo, in rapporto alla sua pericolosità, il criterio in questo caso é il limite di esenzione parziale previsto per la categoria di trasporto a cui la matera appartiene, (il rovesciamento in cucina della bottiglia da 1 l di sturalavandini (Liquido tossico, corrosivo n. a. s., non é da considerarsi “incidente” ai sensi di questa normativa)
- Motivi precauzionali di ordine pubblico
In particolar modo, l' ADR 2003 al cap 1.8.5.3 precisa e stabilisce i limiti, al di sotto dei quali l' evento non viene considerato "incidente", come segue:
Criterio 1.
Danni a persone o cose
La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
Ciò premesso, si ha un '"incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:
- decesso di una o più persone;
- ferite o danni ad una o più persone con necessità di trattamento medico intensivo, o di ospitalizzazione per almeno un giorno, o che abbiano come conseguenza l’ inabilità al lavoro per almeno tre giorni consecutivi
- Danni materiali o all' ambiente per un valore superiore a € 50.000.-
Criterio 2.
Perdite di materie pericolose o rischio imminente di perdite di materie pericolose:
Si distinguono i seguenti casi:
- materiali appartenenti alla categoria di trasporto 1: perdite di 50 kg/l o più
- materiali appartenenti alla categoria di trasporto 2: perdite di 333 kg/l o più.
- materiali appartenenti alla categoria di trasporto 3 o 4: perdite di 1000 kg/l o più
Se sono implicate merci pericolose della classe 6.2, l’obbligo di fare rapporto si applica indipendentemente dalle quantità.
Criterio 3.
Motivi precauzionali di ordine pubblico
Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc. per almeno tre ore.
Nel caso che si verifichino una o più di queste condizioni, il consulente ha l’ obbligo di compilare una relazione e di trasmetterla al capo dell’ impresa ed al ministero dei trasporti.
Questa relazione dovrà contenere almeno:
- data luogo ed ora in cui l’ incidente si é verificato
- le sue cause e la dinamica (se note)
- la o le materie coinvolte e la loro quantità almeno approssimata,
- le misure adottate per limitare i danni
- gli eventuali danni a persone o cose e la loro entità
- gli organi di pubblica sicurezza eventualmente chiamati (Polizia, vigili del fuoco, medici)
- i potenziali ulteriori rischi, anche se evitati
- le misure da adottare per evitare il ripetersi dell’ incidente.
|
|
 |